Unità cinofile definite da “difesa e attacco”: il mancato rispetto delle norme equivale al mancato rispetto del cane

Nota preliminare: il presente contributo ha finalità divulgativa e tecnico operativa. Non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato o di un consulente legale abilitato, necessario per la valutazione di ogni caso concreto.

Premessa: due regimi giuridici diversi

Nell’impiego di unità cinofile in ambito security va tenuta separata, con estrema chiarezza, la funzione di detection o di semplice presenza dissuasiva dalla funzione di coazione fisica attiva, ovvero l’uso del cane come strumento di difesa o di attacco nei confronti di una persona. Nel primo caso il cane opera come sensore. Nel secondo caso il cane diventa, sul piano giuridico, un mezzo con cui l’operatore esercita una forza fisica potenzialmente lesiva, e su questo punto il diritto penale e civile italiano ha una disciplina precisa.

Il quadro penale: legittima difesa, uso legittimo delle armi ed eccesso colposo

L’impiego del cane per neutralizzare un’aggressione, quando lecito, si giustifica normalmente attraverso l’articolo 52 del codice penale, la legittima difesa, che richiede un pericolo attuale di un’offesa ingiusta e una reazione proporzionata alla difesa del diritto proprio o altrui.

Per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine nell’adempimento del dovere, il riferimento è anche l’articolo 53 del codice penale, uso legittimo delle armi, che scrimina il pubblico ufficiale che fa uso, o ordina di fare uso, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità. È un punto rilevante: la giurisprudenza esclude che questa scriminante possa essere invocata dal privato cittadino, ad esempio nel caso dell’arresto facoltativo in flagranza previsto dall’articolo 383 del codice di procedura penale, un principio confermato dalla Corte di Cassazione, sezione V, 11 giugno 1999, n. 7570. Questo significa che un operatore di security privata, anche se abilitato a un fermo, non può automaticamente contare sulla stessa scriminante riservata alla Forza Pubblica.

In entrambi i casi, legittima difesa e uso legittimo delle armi, la condotta resta scriminata solo entro i limiti della necessità e della proporzionalità. Quando questi limiti vengono superati per colpa, cioè per errata valutazione della situazione di fatto o per imperizia, imprudenza o negligenza nell’esecuzione, si applica l’articolo 55 del codice penale, l’eccesso colposo: il fatto viene punito secondo le disposizioni previste per i delitti colposi, quindi tipicamente come lesioni personali colpose ai sensi dell’articolo 590 del codice penale, se dall’intervento del cane derivano lesioni.

È bene chiarire un punto spesso frainteso: la causa di non punibilità introdotta dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, che ha modificato l’articolo 55 c.p. per i casi di minorata difesa o grave turbamento, riguarda specificamente le ipotesi di legittima difesa domiciliare previste dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52 c.p., e non è automaticamente estensibile a ogni scenario operativo di security.

L’elemento centrale: la proporzionalità

La valutazione dell’eccesso colposo, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, va condotta con un giudizio ex ante, calato nelle circostanze concrete del fatto, secondo un apprezzamento relativo e non astratto, rimesso al giudice di merito. Tradotto in termini operativi: non basta che ci fosse una minaccia. Va valutato se la reazione, in quella specifica situazione, con quei mezzi, con quel cane e con quell’addestramento, fosse proporzionata alla minaccia realmente in atto. Un cane impiegato per attacco che provoca lesioni sproporzionate rispetto alla resistenza opposta espone l’operatore specializzato cinofilo, e potenzialmente il suo committente, a una responsabilità penale per eccesso colposo.

Approfondimento: l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) e il cane come mezzo di coazione fisica

Il tema merita un approfondimento a parte, perché è quello su cui si concentrano più equivoci operativi.

Chi può invocarla. La scriminante dell’art. 53 c.p. non si applica a qualunque pubblico ufficiale, ma soltanto agli appartenenti alla cosiddetta forza pubblica, ovvero il personale della pubblica sicurezza o della polizia giudiziaria e i militari in servizio di ordine pubblico, dotati istituzionalmente di armi o di altri mezzi di coazione fisica. La dottrina è concorde nell’escludere dall’ambito soggettivo della norma non solo i privati cittadini, ma anche gli incaricati di un pubblico servizio. È un punto tecnico decisivo per il nostro settore: le Guardie Particolari Giurate, per espressa previsione dell’articolo 138 TULPS, rivestono, nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza, la qualità di incaricati di un pubblico servizio, non di pubblici ufficiali appartenenti alla forza pubblica. Questo significa che una GPG, e a maggior ragione un operatore di security privata senza qualifiche pubblicistiche, non può in linea di principio invocare l’art. 53 c.p. per giustificare l’uso del cane contro una persona, diversamente da un appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza in servizio di ordine pubblico.

L’art. 53 c.p. richiede che il pubblico ufficiale sia costretto dalla necessità di respingere una violenza, diretta contro di lui o contro cose o persone che ha il dovere di tutelare, o di vincere una resistenza, attiva o passiva, all’Autorità, oppure che agisca per impedire la consumazione di uno dei delitti gravi tassativamente elencati dalla norma stessa, un elenco chiuso, non estensibile per analogia. Il requisito della proporzionalità, pur non richiamato esplicitamente dal testo dell’articolo, è stato elaborato dalla giurisprudenza come un giudizio di bilanciamento tra i mezzi impiegati e i mezzi a disposizione dell’agente, distinto dal bilanciamento tra i beni in conflitto richiesto invece dalla legittima difesa.

La norma non elenca in modo tassativo quali strumenti rientrino nella nozione di mezzo di coazione fisica diverso dalle armi da fuoco. Nel tempo, dottrina e prassi vi hanno ricondotto strumenti diversi, dal manganello agli idranti, dai gas lacrimogeni fino a dispositivi di più recente adozione, di cui si discute in letteratura giuridica recente proprio in questi termini. Per lo stesso principio interpretativo, l’impiego di un cane addestrato per immobilizzare o respingere un aggressore viene generalmente ricondotto dalla prassi operativa, e da alcuni regolamenti di servizio, alla categoria del mezzo di coazione fisica ai fini dell’art. 53 c.p.

Va detto con onestà tecnica che non risultano pronunce della Corte di Cassazione che si esprimano in modo specifico e diretto su questa qualificazione applicata al cane: è un tema su cui la riflessione giuridica italiana resta, ad oggi, poco esplicita, nonostante il cane, a differenza di un manganello o di un idrante, comporti un margine di autonomia comportamentale che nessun altro mezzo di coazione fisica possiede, e che dovrebbe essere valutato proprio in sede di giudizio sulla proporzionalità.

Utile a mostrare come il tema venga in parte affrontato sul piano organizzativo è il regolamento del nucleo cinofili della Polizia Locale di Padova, risalente al 2001, che elenca esplicitamente tra i compiti dell’unità cinofila la difesa del conduttore da aggressioni, l’immobilizzazione di persone con il morso o con la museruola al fine di vincere una resistenza, respingere una minaccia o impedire la fuga di un malfattore. Sono previsioni utili sul piano organizzativo interno, ma restano di rango regolamentare locale, e non risolvono il problema di fondo: manca, a livello di legge nazionale italiana, una disciplina esplicita che qualifichi il cane come mezzo di coazione fisica e ne definisca i limiti d’uso. Un confronto comparatistico è indicativo: nell’ordinamento francese, l’articolo 132-75 del Code pénal assimila espressamente, per legge, il cane utilizzato per minacciare o ferire a un’arma. In Italia una scelta legislativa altrettanto esplicita, a oggi, non esiste.

La conseguenza pratica di questo vuoto è che ogni valutazione sulla liceità dell’uso del cane per attacco da parte delle Forze dell’Ordine resta rimessa, caso per caso, all’interpretazione giudiziale sulla base dei principi generali di necessità e proporzionalità propri dell’art. 53 c.p., con l’incertezza che questo comporta sia per l’operatore sia per l’Amministrazione di appartenenza. Su un piano complementare, va inoltre ricordato che la giurisprudenza ha chiarito che l’uso di un mezzo secondo modalità diverse da quelle sue naturali non esclude, di per sé, l’operatività della scriminante, purché sussistano gli altri requisiti di legge, e che, quando la scriminante putativa viene invocata, occorrono dati fattuali concreti e non un mero convincimento soggettivo dell’agente. Sul piano della responsabilità civile per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi, la giurisprudenza più recente ammette inoltre una valutazione del concorso di colpa della persona attinta, quando il suo comportamento abbia contribuito causalmente all’evento.

La responsabilità civile: l’articolo 2052 del codice civile

Sul piano civile, l’articolo 2052 c.c. prevede una responsabilità oggettiva del proprietario o di chi si serve dell’animale per il tempo in cui lo ha in uso, per i danni cagionati dall’animale, salvo la prova del caso fortuito. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito la portata di questa norma: con la sentenza n. 10402 del 20 maggio 2016, la Cassazione civile ha stabilito che il comportamento della vittima, anche se questa si è volontariamente avvicinata all’animale, non è di per sé sufficiente a interrompere il nesso causale, se manca il carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità richiesto per il caso fortuito. Con la sentenza n. 7486 del 2025, la Cassazione ha ribadito l’obbligo di adottare ogni cautela idonea a prevenire danni a terzi, incluso l’uso di guinzaglio e museruola nei contesti aperti al pubblico, confermando che la responsabilità non è esclusa dal solo uso del guinzaglio se l’animale può comunque aggredire chi gli sta vicino.

Sul piano penale, la Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 37183 del 3 ottobre 2022, ha chiarito che la responsabilità penale per le lesioni provocate dal morso di un cane richiede sempre l’accertamento puntuale della negligenza o dell’imprudenza del detentore, senza che operi una presunzione di colpa automatica come invece avviene, con altri presupposti, in sede civile. È un principio rilevante per l’operatore specializzato cinofilo: la responsabilità penale non è automatica, ma va provata caso per caso, sulla base della condotta tenuta.

Va inoltre ricordato che la responsabilità, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 30548 del 2016, ricade su chi ha l’effettivo potere di vigilanza e controllo sull’animale nel momento del fatto, non necessariamente e soltanto sul proprietario formale. Questo è centrale nei rapporti tra Istituto di Vigilanza, azienda fornitrice del team K9 e operatore specializzato cinofilo, dove va sempre chiarito contrattualmente chi ha, in quel momento operativo, l’effettiva custodia e gestione del cane. La Cassazione civile, con la sentenza n. 10189 del 2010, ha peraltro riconosciuto la specificità dell’impiego professionale dell’animale nell’ambito di un rapporto di lavoro, un principio che assume rilievo diretto per chi opera con cani in un contesto professionale strutturato come quello della security.

Il vuoto normativo per le Guardie Particolari Giurate

Per le Guardie Particolari Giurate, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza disciplina in modo puntuale i requisiti di nomina, l’approvazione prefettizia e il porto d’armi da fuoco, agli articoli 133, 134, 138 e 42 TULPS. Le GPG, nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza per cui sono destinate, rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. Quello che manca, ad oggi, è una disciplina altrettanto puntuale sull’impiego del cane come mezzo di difesa o di coazione fisica da parte del personale di vigilanza privata, a differenza di quanto avviene per le armi da fuoco. È un vuoto normativo che lascia l’inquadramento giuridico dell’uso del cane per attacco, in questo ambito specifico, ai soli principi generali di legittima difesa, eccesso colposo e responsabilità civile appena richiamati, con tutta l’incertezza operativa che questo comporta.

Le conseguenze per il cane

C’è un ultimo profilo, spesso sottovalutato, che riguarda direttamente l’animale. Quando un cane viene utilizzato, anche legittimamente all’origine, come strumento con cui si realizza una condotta penalmente rilevante, la giurisprudenza ammette il sequestro preventivo dell’animale. La Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 10992 del 2020, ha confermato che il sequestro si fonda sulla pericolosità oggettiva dell’animale in quelle specifiche mani, e che nemmeno un percorso di recupero personale del detentore è sufficiente, da solo, a escluderne la conferma, se il cane è stato addestrato o utilizzato ripetutamente per arrecare danno.

A questo si aggiunge il procedimento amministrativo sanitario previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 in materia di tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, tuttora punto di riferimento della materia: dopo un episodio di morso o aggressione, i Servizi Veterinari pubblici devono sottoporre l’animale a una valutazione comportamentale, che si sviluppa su più gradi di giudizio, dalla gestione con prescrizioni specifiche fino, come extrema ratio, alla dichiarazione di comprovata pericolosità, che può portare alla soppressione dell’animale.

Un uso sproporzionato del cane per attacco, quindi, non espone soltanto l’operatore specializzato cinofilo e il suo committente a responsabilità penale e civile. Espone il cane stesso, in quanto tale, al rischio concreto di sequestro e, nei casi più gravi, di soppressione.

Conclusione operativa

L’uso del cane per difesa o per attacco in ambito security non può essere trattato come un’estensione naturale del servizio di detection o di patrol. Richiede una formazione specifica sui limiti giuridici dell’intervento, una valutazione costante di necessità e proporzionalità, una chiarezza contrattuale su chi detiene l’effettiva custodia dell’animale nel momento operativo, e la piena consapevolezza che le conseguenze di un uso improprio ricadono su tre soggetti insieme: l’operatore, l’organizzazione per cui opera, e il cane stesso.

Francesco Piliego

Canine Security Advisor

Referente Tecnico Schema FCC.PCS.1121 K9 Detection

Cum canibus in futuro

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI CITATI

Articoli 52, 53, 55, 590 del Codice Penale.

Articolo 383 del Codice di Procedura Penale.

Articolo 2052 del Codice Civile.

Articoli 42, 133, 134, 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).

Legge 26 aprile 2019, n. 36, modifica dell’articolo 55 c.p.

Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani.

Articolo 132-75 del Code pénal francese, richiamato solo a fini comparatistici.

Cassazione penale, sezione V, 11 giugno 1999, n. 7570, sull’inapplicabilità dell’art. 53 c.p. al privato che procede ad arresto ex art. 383 c.p.p.

Cassazione civile, sezione III, 20 maggio 2016, n. 10402.

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