ANAC e affidamenti diretti: quando si usa il codice sbagliato per “aggirare” le regole o perchè semplicemente non si conoscono.

Essere professionisti implica anche dirigere il cliente a seguire una procedura corretta che non la porti ad essere attenzionata dagli organi di controllo perchè errata, ma soprattutto condurlo ed affiancarlo in tutte le fasi delle procedure di affido.

Per questo una delle prime divisioni in cui abbiamo investito è stata quella Legale: abbiamo stretto collaborazioni con i piu’ autorevoli professionisti legali esperti in ambito cinofilo per fornire, all’interno delle nostre consulenze, un indirizzo corretto agli Amministratori Pubblici.

Nel mondo della sicurezza e della cinofilia professionale, c’è un tema che troppo spesso viene ignorato: gli affidamenti diretti di servizi specialistici ad associazioni o enti sportivi, attraverso codici merceologici non corretti.

Parliamoci chiaro: un servizio cinofilo di Unità da Rilevamento, di vigilanza o di sicurezza operativa non può essere affidato con lo stesso codice di una “attività sportiva” o “ricreativa”. Sono due mondi completamente diversi, regolati da norme, requisiti tecnici e responsabilità giuridiche che nulla hanno a che vedere con l’attività sportiva o amatoriale.

Eppure succede e non di rado che alcuni enti locali ricorrono a procedure di affidamento diretto errati, convinti di eseguire la procedura corretta.

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) vigila e può intervenire in qualsiasi momento, verificando:

  • se il codice merceologico corrisponde alla reale natura del servizio;
  • se il soggetto affidatario possiede i requisiti tecnico-professionali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023);
  • se l’affidamento diretto è stato giustificato in modo trasparente e motivato;
  • se l’attività rientra o meno tra quelle che possono essere svolte da associazioni non professionali.

Quando non c’è coerenza tra codice, oggetto sociale e servizio affidato, l’ANAC può segnalare l’irregolarità, bloccare l’affidamento o attivare la Corte dei Conti per danno erariale.

Per essere chiari:

  • un’associazione sportiva non può ricevere un affidamento per un servizio di sicurezza o detection;
  • un servizio cinofilo professionale deve essere svolto da operatori certificati, con codici ATECO e merceologici coerenti (80.10, 74.90, ecc.);
  • ogni procedura di acquisto deve rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e qualificazione dell’operatore economico.

Un servizio cinofilo professionale deve essere svolto esclusivamente da operatori certificati e/o qualificati e in possesso delle competenze tecniche riconosciute secondo gli standard vigenti. La corretta qualificazione dell’operatore non riguarda solo l’aspetto formativo, ma anche la regolarità amministrativa e fiscale, elemento imprescindibile per garantire legalità, trasparenza e tutela degli enti pubblici e privati che si avvalgono del servizio.

Per questo motivo, le attività cinofile specialistiche devono essere esercitate da soggetti con codici ATECO e codici merceologici coerenti con la natura del servizio (es. 80.10 – Servizi di sicurezza, 74.90 – Altre attività professionali, e ulteriori codici complementari pertinenti). L’utilizzo di codici non corretti o riconducibili ad attività sportive, ludiche o associative – e non a servizi professionali – può generare irregolarità nelle procedure di affidamento, esporre il committente a contestazioni da parte degli organi di controllo (ANAC, Guardia di Finanza, ecc.) e compromettere la validità dell’incarico.

Solo un operatore adeguatamente certificato e correttamente inquadrato sotto il profilo amministrativo può garantire:

  • conformità normativa e contrattuale;
  • tracciabilità del servizio;
  • responsabilità professionale;
  • rispetto degli standard operativi e di sicurezza;
  • affidabilità verso Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

La fornitura di servizio cinofilo professionale non è un’attività generica: è un servizio tecnico specialistico, e come tale richiede competenza, certificazioni, correttezza amministrativa e responsabilità.

Chi gestisce la cosa pubblica ha una responsabilità diretta: l’errore di codice non è una svista tecnica, ma un atto che può generare conseguenze amministrative e contabili.

La professionalità e la sicurezza non si improvvisano.

L’uso scorretto del codice merceologico non solo altera la concorrenza e espone gli enti pubblici a responsabilità amministrative, ma può configurare un danno erariale, con conseguente segnalazione alla Corte dei Conti.

Le regole servono a tutelare tutti: amministrazioni, cittadini e professionisti che operano nel rispetto della legge e con competenze certificate e qualificate.

K9 Secure Service è un partner tecnico qualificato a supporto delle Forze di Polizia e degli Enti di sicurezza, fornendo unità cinofile addestrate, certificate e operative secondo criteri di efficienza, etica e professionalità. Forniamo Consulenze specializzate per la creazione e la gestione di Reparti Cinofili affiancando i Vostri Responsabili ed Operatori nello sviluppo e nella gestione delle Unità Operative.

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