Codice Appalti e Servizi Cinofili: Obblighi e buone prassi per gli Enti Pubblici

Il D.Lgs. 36/2023, entrato in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto una riforma profonda del sistema dei contratti pubblici. Un testo che non parla solo di “gare” e “forniture”, ma soprattutto di professionalità, trasparenza e qualità del servizio.

In questo nuovo contesto normativo, anche i servizi cinofili tecnici come il rilevamento di sostanze, formazione e consulenza specialistica – trovano un riconoscimento pieno come servizi intellettuali e tecnici ad alto contenuto professionale (Titolo III del Codice).

Affidamenti diretti e qualificazione professionale

L’articolo 50 del Codice consente agli enti locali e alle Pubbliche Amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti sotto soglia comunitaria (fino a 140.000 € per servizi e forniture), purché:

  • il fornitore sia qualificato e certificato,
  • la prestazione sia tracciata, congrua e documentabile,
  • sia garantito un livello tecnico-professionale elevato.

Questo apre la strada a una collaborazione regolata, trasparente e immediatamente attuabile tra Comuni, Polizie Locali e aziende specializzate come K9 Secure Service, già presenti nel sistema MEPA.

Standard tecnici e certificazioni riconosciute

La riforma introduce l’obbligo di dimostrare idoneità tecnica e capacità professionale (art. 17 e 100), che nel settore cinotecnico si traduce in:

  • operatori certificati secondo le norme UNI 11790 e UNI 11847;
  • cani operativi con documentazione sanitaria e addestrativa;
  • protocolli di addestramento tracciabili e conformi agli standard , come ad esempio lo schema proprietario di FCC Italia – Formatore Cinofilo Certificato

Non si tratta solo di buone pratiche: è la base normativa che rende le Unità Cinofile uno strumento operativo qualificato, riconosciuto e legittimo all’interno delle procedure pubbliche.

Sicurezza, legalità e trasparenza

L’art. 6 del Codice stabilisce che l’affidamento non può essere concesso a operatori non conformi o non certificati. Per le aziende del settore cinofilo, questo significa operare solo tramite canali ufficiali, con trasparenza amministrativa, e nel pieno rispetto dei principi di legalità e concorrenza leale.

La digitalizzazione obbligatoria dei contratti (art. 224) garantisce la tracciabilità totale delle operazioni, rafforzando la fiducia tra enti e operatori.

Articolo 6 – Legalità, concorrenza e qualificazione dell’operatore

L’articolo 6 del D.Lgs. 36/2023 rappresenta uno dei pilastri etici e giuridici del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Stabilisce che

“i contratti pubblici sono affidati ed eseguiti nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza, imparzialità e parità di trattamento”, e che “non possono essere affidati contratti a operatori economici privi dei requisiti di idoneità professionale e di conformità alle normative vigenti”.

In altre parole, nessun contratto pubblico può essere assegnato ad aziende che non dimostrino la propria conformità tecnico-professionale e deontologica. Nel settore dei servizi cinofili e della sicurezza , questo principio assume un valore concreto e operativo.

Cosa significa per i servizi cinofili

Per le aziende che forniscono Unità Cinofile operative (antiesplosivo, antidroga e similari), l’art. 6 impone una serie di obblighi sostanziali:

  1. Tracciabilità delle procedure e dei soggetti coinvolti Ogni affidamento deve avvenire tramite canali ufficiali (es. MEPA) e prevedere documentazione completa sul personale impiegato, sulle certificazioni e sui cani operativi.
  2. Qualificazione e conformità alle norme tecniche UNI Gli operatori devono essere certificati , e qui la Certificazione Professionale del personale assume valenza e priorità rispetto a attestazioni di EPS, secondo le norme UNI 11790:2020 e UNI 11847:2022 , attraverso organismi accreditati da Accredia, come previsto dal sistema nazionale di accreditamento. Questo requisito è ciò che distingue un “servizio cinofilo generico” da un servizio tecnico certificato.
  3. Requisiti di onorabilità e regolarità amministrativa L’impresa deve garantire regolarità contributiva (DURC), iscrizione alla CCIAA, assenza di procedimenti penali, rispetto della normativa sul lavoro, sul benessere animale e sulla privacy.
  4. Affidabilità operativa e deontologica Le Unità Cinofile impiegate devono operare secondo protocolli tracciabili e procedure di sicurezza coerenti con le direttive e con gli standard di Polizia. In questo senso, la certificazione sotto accreditamento diventa una forma di “garanzia pubblica” di correttezza e competenza.

L’impatto reale sull’affidamento dei servizi

L’art. 6, letto insieme agli artt. 17 e 100 del Codice, consolida un principio essenziale:

“Non basta essere capaci di svolgere un servizio, bisogna essere qualificati per farlo in ambito pubblico.”

Per i Comuni, le Polizie Locali e gli enti che necessitano di servizi cinofili (formazione del cane o formazione specialistica), ciò significa:

  • poter scegliere operatori già accreditati e verificabili,
  • ridurre i rischi legali e amministrativi in fase di affidamento,
  • garantire trasparenza e tracciabilità totale del servizio.

Il valore della conformità certificata

Nel sistema del nuovo Codice, la certificazione accreditata non è un optional, ma una condizione di legalità contrattuale. Essa tutela la Pubblica Amministrazione da affidamenti impropri e, al tempo stesso, valorizza le aziende che operano secondo criteri di qualità, sicurezza e responsabilità.

In sintesi, l’articolo 6 eleva il livello di responsabilità del settore: non si tratta più solo di fornire un cane addestrato, ma di garantire un servizio tecnico conforme, verificabile e documentato, erogato da professionisti certificati e riconosciuti.

Il rispetto dell’art. 6 non è solo un adempimento normativo: è il fondamento su cui costruire un mercato della sicurezza cinofila trasparente, qualificato e realmente utile.

Per questo motivo, realtà come K9 Secure Service, parte del gruppo FP GROUP SRL, operano esclusivamente nel rispetto di questi principi, integrando certificazioni, tracciabilità e deontologia professionale in ogni servizio erogato.

In sintesi

Il D.Lgs. 36/2023 riconosce e valorizza l’attività delle aziende cinofile specializzate come:

  • fornitori tecnici di servizi di detection, formazione e supporto operativo;
  • partner certificati per la sicurezza pubblica e privata;
  • strumenti integrati nei dispositivi di prevenzione e formazione

Una rivoluzione che lega la competenza operativa alla responsabilità giuridica, aprendo un nuovo spazio di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e professionisti della sicurezza cinofila.

Francesco Piliego CEO – K9 Secure Service Società del Gruppo FP GROUP SRL CANI | PERSONE | SICUREZZA | INNOVAZIONE www.k9secure.com

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