Quando si parla di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la maggior parte degli amministratori pensa ai rischi tradizionali: cadute, rumore, movimentazione manuale dei carichi, esposizione a sostanze pericolose, ecc. Raramente, per non dire mai, si considera che anche il terrorismo, il sabotaggio o più in generale gli atti criminosi intenzionali che vanno oltre le intimidazioni e le minacce ma che si concretizzano in incendi, attacchi con esplosivi, esplosioni di colpi da arma da fuoco.
Eppure la normativa italiana è chiara: l’articolo 28 del D.lgs. . 81/2008 stabilisce che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza eccezioni. Questo significa che anche i rischi derivanti da eventi esterni, come attentati o atti intimidatori, devono essere presi in considerazione quando esiste una ragionevole possibilità che incidano sull’attività lavorativa.
La Commissione per gli Interpelli (Interpello n. 11/2016, prot. n. 19841 del 25/10/2016) ha ribadito che il datore di lavoro è tenuto a valutare anche i cosiddetti “rischi generici aggravati”, cioè quei pericoli che non nascono direttamente dall’attività produttiva ma che, in relazione al contesto geopolitico o ambientale, possono concretamente manifestarsi (es. guerre civili, attentati, condizioni sanitarie critiche).
Anocra prima però il D.lgs. . 231/2001, che con l’art. 25-septies (introdotto dalla legge 123/2007 e poi modificato dal D.lgs. . 81/2008) ha incluso tra i reati presupposto la fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche. In pratica, se un’azienda omette di valutare e gestire un rischio rilevante — come quello di un attentato che colpisca i lavoratori — la responsabilità non si ferma al datore di lavoro come persona fisica, ma si estende all’organizzazione nel suo complesso, con conseguenze penali e amministrative.
Questo orientamento della giurisprudenza è anche dalla Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 21479 del 7 novembre 2005, la quale ha stabilito che il lavoratore può astenersi dalla prestazione se il datore non adotta misure di sicurezza adeguate, anche in assenza di norme specifiche, quando la minaccia alla sua integrità fisica e psichica è evidente o accertata. In sintesi: il quadro normativo e giurisprudenziale converge su un punto fermo — il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare e gestire anche i rischi derivanti da atti criminosi o terroristici, e la mancata inclusione nel DVR espone a responsabilità dirette e indirette.
Non si tratta di scenari astratti. Nel 2023 in Italia sono stati denunciati 315 atti intimidatori contro amministratori e aziende. In circa un terzo dei casi (31,5%) sono stati utilizzati incendi dolosi o ordigni esplosivi, pari a oltre 100 episodi.
Nel 2024 il numero complessivo di episodi è leggermente diminuito, attestandosi intorno a 290 casi. Tuttavia, la quota di intimidazioni realizzate con fuoco o esplosivi è rimasta pressoché invariata, intorno al 30%: circa 90 episodi. Questo significa che, pur in presenza di un calo numerico generale, le modalità più gravi e distruttive restano stabili e consolidate.
Le regioni più colpite restano quelle del Sud (Calabria, Campania, Sicilia, Puglia), ma il fenomeno cresce anche al Centro-Nord: Toscana, Sardegna, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno registrato numeri significativi. Gli obiettivi più frequenti sono ditte impegnate in appalti pubblici, edilizia, gestione rifiuti, logistica e servizi locali.
Il paradosso è che spesso le aziende investono in telecamere, vigilanza privata, badge elettronici, ma non traducono queste misure in un DVR che le giustifichi e le renda parte di un piano organico. Così il rischio attentati resta “questo sconosciuto”: presente nelle cronache, assente nei documenti.
Ritengo che il passo da fare sia culturale prima ancora che tecnico: sensibilizzare tutti gli attori deputati alla valutazione del DVR che la sicurezza sul lavoro non riguarda solo i rischi tradizionali che inserire il rischio attentati nel DVR non significa diffondere paura, significa restituire ai lavoratori la certezza che l’azienda ha pensato anche a scenari estremi, e che esistono procedure per affrontarli. È un atto di responsabilità, di trasparenza e di tutela che rafforza la resilienza dell’organizzazione oltre che un dovere morale e legale
A cura di Rocco Cardamone divisione security & technical training di K9 Secure Service
Unità Cinofile Antiesplosivo e Antidroga – Luxury & Operational Detection Services
Società del Gruppo FP GROUP SRL
CANI | PERSONE | SICUREZZA | INNOVAZIONE
📍 www.k9secure.com
Per Contatti:
r.cardamone@k9secure.com | info@k9secure.com