Il presente contributo ha finalità divulgativa e tecnico operativa e non sostituisce il parere di un avvocato o di un consulente legale abilitato.
L’inserimento di un Team K9 in un ambiente di lavoro non comporta automaticamente una sezione obbligatoria del DVR. Impone però di verificare se la sua presenza introduca o modifichi rischi per lavoratori, imprese esterne e organizzazione.
Il punto non è aggiungere la parola “cane” al DVR
Quando si parla di Unità Cinofile e D.Lgs. 81/2008, si rischiano due semplificazioni opposte. La prima consiste nel ritenere che il cane non abbia nulla a che vedere con il DVR perché non è un lavoratore. La seconda consiste nel sostenere che ogni impresa debba obbligatoriamente inserire un capitolo standard denominato “rischio cinofilo”.
Il cane operativo non è destinatario diretto delle tutele del Testo unico. La sua presenza può però incidere sulle modalità di lavoro, sui percorsi, sulle interferenze, sull’esposizione a determinati fattori e sulle procedure di emergenza.
Il DVR deve considerare i rischi reali introdotti o modificati dal servizio, non limitarsi ad aggiungere un’etichetta.
La valutazione deve riguardare tutti i rischi
L’art. 17 individua la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. L’art. 28 stabilisce che la valutazione debba riguardare tutti i rischi per salute e sicurezza.
Secondo l’INAIL, la valutazione deve essere globale e documentata, finalizzata a individuare misure di prevenzione e protezione e a programmare il miglioramento nel tempo.
Se una modalità di lavoro introduce un pericolo o modifica l’esposizione dei lavoratori, deve essere esaminata. Non è decisivo che il pericolo derivi da una macchina, da un ambiente, da un materiale o dalla presenza di un animale.
Quali rischi valutare
La valutazione deve partire dallo scenario. In un ufficio l’impiego occasionale di un Team K9 determina interferenze diverse rispetto a un magazzino logistico, un impianto industriale, un deposito, una scuola, un evento o un’area aperta al pubblico.
Devono essere considerati percorsi, porte, scale, spazi ristretti, pavimentazioni, mezzi in movimento, macchinari, materiali depositati, rumore e condizioni microclimatiche.
La presenza del cane può comportare contatti, urti, inciampi, trazioni improvvise e interazioni non previste. Il rischio non riguarda soltanto l’eventuale morso.
Il guinzaglio può interferire con vie di transito e attrezzature. Il cane può avvicinarsi a superfici calde, parti taglienti, siringhe, materiali contaminati o sostanze pericolose. Possono essere presenti lavoratori allergici, persone che manifestano paura o altri animali.
Rischio biologico e contatto con animali
L’INAIL include tra le attività potenzialmente esposte ad agenti biologici quelle che comportano contatto con animali, prodotti o deiezioni. La trasmissione può avvenire attraverso secrezioni, superfici contaminate, morsi, graffi o vettori.
Questo non significa qualificare automaticamente ogni servizio K9 come attività ad alto rischio biologico. Significa valutare condizioni sanitarie dell’asset, frequenza dell’esposizione, pulizia di veicoli e attrezzature, gestione delle deiezioni, presenza di ferite e ambienti attraversati.
Le misure possono comprendere documentazione sanitaria, igiene, sanificazione, gestione dei rifiuti, materiali per la pulizia e procedure in caso di morso o contatto biologico.
L’operatore specializzato cinofilo è un lavoratore esposto
L’operatore può essere esposto a trazioni, cadute, movimentazione di carichi, posture incongrue, rumore, temperature estreme, traffico veicolare e sostanze presenti nelle aree di ricerca.
Deve ricevere informazioni dettagliate sui rischi specifici del sito. Il fatto che sia esperto nella gestione del cane non significa che conosca automaticamente i rischi di un impianto, di un cantiere o di un deposito.
In alcuni ambienti possono essere necessari dispositivi di protezione individuale, accompagnamento, delimitazione delle aree o temporanea sospensione di lavorazioni. Quando le condizioni non sono garantite, l’operatore deve poter interrompere l’attività secondo una procedura condivisa.
Informare anche gli altri lavoratori
I lavoratori del sito devono sapere che è in corso un servizio K9 e quali regole rispettare. Devono evitare di avvicinare o toccare il cane, richiamarlo, offrirgli cibo, interferire con la ricerca o attraversare le aree interessate.
Queste indicazioni non devono essere affidate al passaparola. Possono essere inserite nel briefing, nelle comunicazioni preventive o nelle procedure di accesso. Non occorre formare tutto il personale sulle tecniche cinofile, ma fornire istruzioni necessarie a evitare interferenze.
DVR dinamico e cambiamenti organizzativi
L’art. 29 stabilisce che la valutazione debba essere rielaborata quando intervengono modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, dopo infortuni significativi, in relazione all’evoluzione della prevenzione o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità.
L’introduzione di un servizio K9 non determina automaticamente una completa rielaborazione del DVR. Il datore di lavoro deve però valutare se la novità sia significativa. Se il Team K9 diventa una presenza periodica, opera in aree produttive o interagisce con più lavoratori e imprese, ignorarne la presenza diventa difficilmente compatibile con una valutazione globale.
Il risultato può consistere nell’aggiornamento del DVR, in una procedura dedicata, in istruzioni operative o in nuove misure di coordinamento.
Appalto esterno, art. 26 e DUVRI
Quando il Team K9 appartiene a un fornitore esterno, l’art. 26 assume importanza se ricorrono i suoi presupposti. Il committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e fornire informazioni dettagliate sui rischi dell’ambiente.
I soggetti devono cooperare e coordinarsi per ridurre i rischi interferenziali. Il fornitore comunica condizioni necessarie per il servizio: spazi, percorsi, tempi, presenza di altri animali, gestione degli accessi, eventuale sospensione di lavorazioni e procedure di emergenza.
Il committente comunica rischi chimici, biologici, fisici, meccanici e organizzativi presenti nel sito. Quando è necessario il DUVRI, le interferenze devono essere descritte concretamente. Il DUVRI non è automaticamente richiesto per ogni affidamento: applicabilità ed esclusioni vanno esaminate caso per caso.
Le emergenze che nessuno pianifica
Che cosa accade se l’operatore subisce un malore? Chi può assumere temporaneamente il controllo del cane? Che cosa accade durante un’evacuazione? Quale percorso utilizza il Team K9 e dove viene collocato se il punto di raccolta è affollato?
Come viene gestito un morso, una fuga, un infortunio del cane o l’esposizione a una sostanza? Non tutte le risposte devono essere nel corpo principale del DVR. Possono essere formalizzate in procedure, allegati, istruzioni o piani di coordinamento. Devono però esistere prima dell’emergenza.
Cosa significa in pratica
Per il datore di lavoro significa coinvolgere RSPP, medico competente quando previsto e RLS. Per il committente significa fornire informazioni reali sull’ambiente. Per il fornitore significa descrivere rischi introdotti dalla prestazione e condizioni minime. Per l’operatore significa conoscere procedure, limiti e modalità di sospensione.
FP GROUP SRL e K9 Secure Service forniscono al committente una checklist dettagliata per raccogliere le informazioni necessarie al coordinamento. Il documento non sostituisce DVR, DUVRI, RSPP o responsabilità del datore di lavoro.
Se il Team K9 entra nel processo di lavoro, il rischio non può restare fuori dalla valutazione.
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K9 SECURE SERVICE
Servizi cinofili specialistici per la sicurezza
www.k9secure.com
info@fpgroupsrl.com
Riferimenti normativi e istituzionali
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, artt. 2, 17, 26, 28, 29, 36 e 37. Normattiva.
INAIL, Valutare il rischio.
INAIL, Valutazione del rischio biologico.
INAIL, Prevenzione e gestione dei rischi nel settore veterinario.
Ministero della Salute, Ordinanza 10 luglio 2025, disposizioni sulla tutela dall’aggressione dei cani.