Unità Cinofile negli eventi pubblici: chi verifica idoneità, costi e documenti?

L’organizzatore che inserisce un Team K9 nel piano di un evento non può limitarsi a dichiararne la presenza. Comando, autorità e Commissioni valutano il dispositivo secondo le rispettive competenze, ma non esiste una certificazione pubblica automatica dell’unità proposta.

Il presente contributo ha finalità divulgativa e tecnico operativa e non sostituisce il parere di un avvocato o di un consulente legale abilitato.

Il regolamento comunale e il costo della Polizia Locale

L’art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 pone a carico dell’organizzatore o promotore le spese del personale di Polizia Locale sostenute per determinati servizi aggiuntivi.

La disposizione riguarda prestazioni pagate da terzi, in materia di sicurezza e Polizia stradale, necessarie allo svolgimento di attività e iniziative private che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione nel territorio dell’ente.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 106 del 24 marzo 2025, ha esaminato il mancato recupero delle spese sostenute da un Comune per servizi aggiuntivi della Polizia Locale.

La Corte ha riconosciuto il danno derivante dal mancato incasso e ha condannato i titolari della delega competente, valutando la loro inerzia dopo ripetuti solleciti. Ha invece assolto gli altri amministratori, in considerazione della distribuzione concreta delle competenze nel procedimento.

Per Comandi e amministrazioni, il messaggio operativo è chiaro: il regolamento deve definire presupposti, tariffe, procedure, preventivazione, versamento e rendicontazione.

Servizi istituzionali e moduli per eventi privati

Quando un Comune dispone già di un contratto con un fornitore di Team K9, è necessario evitare sovrapposizioni contabili.

Le attività ordinarie di prevenzione dello spaccio e del degrado urbano, programmate dall’ente nell’interesse della collettività, appartengono al rapporto contrattuale tra Comune e fornitore.

L’impiego aggiuntivo richiesto per un evento privato lucrativo costituisce invece un modulo distinto, che deve trovare una propria copertura economica e amministrativa.

L’art. 22, comma 3-bis, disciplina però le spese del personale di Polizia Locale. Un Team K9 privato non rientra automaticamente in questa categoria.

Secondo una valutazione organizzativa che deve essere validata dagli uffici dell’ente, il regolamento comunale potrebbe disciplinare anche le risorse esterne impiegate specificamente in ausilio all’evento, quando il loro costo sia sostenuto dal Comune. La soluzione richiede una verifica del segretario comunale, dell’ufficio legale e dell’area finanziaria.

Chi verifica il Team K9 dell’organizzatore

L’organizzatore è il primo soggetto che deve verificare il fornitore scelto.

Questa responsabilità non viene assorbita dalla successiva presentazione del piano al Comune o alle autorità. L’inserimento di una Unità K9 nel documento non trasforma il Comando, la Commissione di vigilanza o la Prefettura in un organismo di certificazione.

Le autorità valutano il piano secondo le proprie attribuzioni. Possono chiedere integrazioni, formulare prescrizioni o rilevare carenze, ma non risulta una regola generale che attribuisca loro il compito di certificare la competenza tecnica di ogni Team K9 privato.

La verifica del piano e la verifica professionale del Team K9 sono quindi attività collegate, ma non coincidenti.

Vigilanza cinofila: documentazione obbligatoria

Se la prestazione è qualificabile come vigilanza privata con unità cinofile, si applicano l’art. 134 TULPS e il D.M. n. 269/2010.

Il servizio deve essere svolto nell’ambito dell’istituto autorizzato, rispettando gli adempimenti previsti per le unità cinofile. Devono essere disponibili titolo autorizzativo, dati dell’operatore, identificazione del cane, copertura assicurativa, documentazione sanitaria, evidenze sul livello di addestramento e informazioni sui veicoli destinati al trasporto.

Queste prescrizioni riguardano la vigilanza privata e non possono essere estese automaticamente a qualsiasi ricerca preventiva.

Bonifica preventiva: una qualificazione da chiarire

Una ricerca preventiva antiesplosivo o antidroga in un’area privata potrebbe avere una natura diversa dalla vigilanza, soprattutto quando non comprende custodia, presidio o controllo degli accessi.

Questa distinzione viene sostenuta da alcuni commenti di settore, ma non è formulata in una disposizione generale che risolva ogni configurazione contrattuale.

Il nome attribuito al servizio non è sufficiente. Deve essere analizzato ciò che il fornitore svolge concretamente. Quando l’incarico presenta elementi misti, ritengo necessario chiedere un chiarimento preventivo alla Prefettura o alla Questura competente.

Il focus operativo sull’art. 26 del D.Lgs. 81/2008

L’applicazione dell’art. 26 a un evento deve essere verificata caso per caso. Non dipende soltanto dalla presenza di un contratto, ma dalla configurazione del committente, dalla disponibilità giuridica dell’area, dalla presenza di lavoratori e dalle attività che si svolgono nello stesso spazio.

Quando la disposizione trova applicazione, il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa alla quale affida il servizio K9.

Il minimo documentale comprende il certificato di iscrizione alla Camera di commercio e l’autocertificazione sul possesso dei requisiti. La verifica non dovrebbe però fermarsi alla presenza dei due documenti.

La Cassazione penale ha affermato che il controllo deve riguardare la capacità concreta dell’appaltatore di eseguire l’attività affidata.

Nel servizio K9 occorre quindi verificare la corrispondenza tra prestazione richiesta e capacità disponibile. Un’impresa può essere regolarmente iscritta, ma non possedere esperienza nello specifico scenario. Un operatore può avere frequentato un corso, ma non avere una preparazione documentata rispetto al servizio. Un cane può avere svolto attività addestrative, ma non essere stato valutato rispetto ai target e agli ambienti previsti.

Informazioni che il committente deve fornire

L’art. 26 attribuisce obblighi anche al committente, che deve fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

Prima del servizio devono essere comunicati caratteristiche dell’area, accessi, percorsi, vie di esodo, presenza del pubblico, attività contemporanee, impianti, strutture temporanee, zone interdette e procedure di emergenza.

Il Team K9 deve, a sua volta, comunicare i rischi che può introdurre e le condizioni necessarie per operare correttamente.

Cooperazione e rischi interferenziali

Durante un evento possono essere presenti imprese di allestimento, tecnici, personale di vigilanza, addetti antincendio, operatori sanitari, steward, personale dell’organizzatore e Team K9.

Per l’Unità Cinofila devono essere valutati l’incrocio con mezzi in movimento, l’accesso alle aree di lavoro, l’esposizione a rumore e temperature, la presenza di materiali potenzialmente pericolosi, il contatto con il pubblico e l’interazione con altri cani.

Cooperare non significa trasferire la responsabilità da un’impresa all’altra. Significa condividere le informazioni necessarie affinché ciascun soggetto possa operare senza introdurre rischi non valutati.

Il DUVRI deve descrivere l’evento reale

Quando ne ricorrono i presupposti, il committente deve elaborare il DUVRI. Il documento individua i rischi derivanti dalle interferenze e le misure predisposte per eliminarli o ridurli.

Non tutti gli affidamenti richiedono il DUVRI. La decisione deve essere assunta con il RSPP e con i consulenti incaricati, evitando automatismi.

Quando il documento è necessario, il riferimento generico alla presenza di una Unità Cinofila non è sufficiente. Occorre descrivere dove lavora il team, con chi può interferire, quali zone attraversa, quali condizioni possono determinare la sospensione e come viene gestita un’emergenza.

La checklist dettagliata fornita al committente

FP GROUP SRL e K9 Secure Service forniscono al committente una checklist dettagliata per supportare la raccolta e la verifica della documentazione relativa al servizio K9.

La checklist è organizzata in sezioni dedicate a impresa e regime autorizzativo, operatore specializzato cinofilo, cane e documentazione sanitaria, assicurazione professionale, registri addestrativi, valutazioni disponibili, procedure di impiego, rischi specifici, interferenze, coordinamento e report conclusivo.

Quando il servizio rientra nella vigilanza privata, la checklist richiama anche i documenti previsti dall’art. 134 TULPS e dal D.M. n. 269/2010.

Quando trova applicazione l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la checklist viene utilizzata come supporto alla verifica del committente e al coordinamento con il RSPP.

Non sostituisce il DUVRI, non sostituisce la valutazione legale e non trasferisce al fornitore le responsabilità del committente. La sua funzione è rendere il processo documentato e verificabile.

Cosa significa in pratica

Il Comandante dovrebbe chiedere all’organizzatore quale servizio K9 intende inserire, chi lo svolge, secondo quale regime giuridico e con quali documenti.

L’organizzatore dovrebbe verificare il fornitore prima di presentare il piano. Il Security Manager dovrebbe distinguere la qualifica dell’impresa, la competenza dell’operatore, la preparazione del cane e la sostenibilità della procedura operativa.

Il Comune dovrebbe separare i servizi istituzionali dai moduli richiesti per eventi privati, definendo costi, responsabilità e modalità di recupero.

Nessun singolo documento garantisce da solo l’efficacia complessiva. La solidità nasce dalla coerenza tra impresa, operatore, cane, addestramento, assicurazione, procedure e scenario.

FP GROUP SRL e K9 Secure Service forniscono una checklist dettagliata per sostenere questo processo e rendere tracciabili i controlli effettuati prima del servizio.

Verificare prima, documentare la verifica e preferire ciò che può essere verificato da terzi non sono formule promozionali. Sono criteri di buona organizzazione.

Il vuoto normativo non è una scusa per scegliere a occhi chiusi.

Cum canibus in futuro.

Riferimenti normativi, giurisprudenziali e tecnici

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, art. 22, comma 3-bis, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Testo vigente su Normattiva.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza 24 marzo 2025, n. 106, giudizio n. 74386. Testo della sentenza.

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 68, 80 e 134, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Testo vigente su Normattiva.

Ministero dell’Interno, D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, Allegato D, sezione III, punto 3.g.3, come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56. Gazzetta Ufficiale.

Ministero dell’Interno, circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017; direttiva del 28 luglio 2017; direttiva del 18 luglio 2018. Approfondimento ministeriale.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 26. Testo vigente su Normattiva.

Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 13 dicembre 2023, n. 49494.

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice penale, art. 43. Testo vigente su Normattiva.

UNI/PdR 160-1:2024, Attività professionali non regolamentate, Unità Cinofile e Preparatore Unità Cinofile. Scheda UNI.

Valeria Torre, “Compliance penale e normativa tecnica”, Archivio Penale, 2022. Fonte dottrinale.

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